Prove di emergenza

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PROVE DI EMERGENZA

Propedeutico di possibile evento casuale alla squadra di emergenza (incendio, infortunio, blak-out - terremoto-inondazione- etc. )

Simulazione di evento prescelto dal datore di lavoro.

Nelle prove vengono forniti tutti i materiali occorrenti quali;

- Manichino per rianimazione RCP ;

- Estintori con vasca simulatore a gas e D.P.I. protettivi ;

- Tutto il materiale didattico necessario per le varie simulazioni a scelta;

- Verifica comportamentale e psicologica degli addetti;

- Verbale della simulazione con tempi di intervento e di fine emergenza.

La normativa vigente in materia di gestione delle emergenze è il DM del 02.09.2021  Il Decreto prevede che i datori di lavoro provvedano all’adozione di misure organizzative e gestionali da attivare in caso di incendio in azienda. Tutte queste misure devono essere contenute nel cosiddetto Piano di Emergenza. L’elaborazione del Piano è regolata dall’Allegato VIII dello stesso Decreto.

Piano di emergenza ed evacuazione (PEE),  contenuti ed obbligatorietà.
L’obbligo è rivolto alle seguenti attività:
  • Tutte le aziende che occupano 10 o più lavoratori;
  •  Luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea con più di 50 persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
  • Luoghi di lavoro che ricadono sotto il controllo del corpo dei Vigili del Fuoco (DPR 151/2011, Allegato I). Una volta redatto, Il Piano di Emergenza deve essere inserito nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), che ogni azienda è tenuta ad elaborare.
Esercitazioni antincendio annuale obbligatoria:
L’obbligo è rivolto alle seguenti attività:

 

 D.M. 02,09,2021 Allegato I – Gestione della sicurezza antincendio in esercizio (Art. 2, comma 1) 1.1. Generalità 1. 

1.3 Preparazione all’emergenza 

1. Nei luoghi di lavoro ove, ai sensi dell’articolo 2, comma 2 del presente decreto, ricorre l’obbligo della redazione del piano di emergenza connesso con la valutazione dei rischi, i lavoratori devono partecipare ad esercitazioni antincendio con cadenza almeno annuale, a meno di diverse indicazioni contenute nelle specifiche norme e regole tecniche di prevenzione incendi, per l’addestramento inerente le procedure di esodo e di primo intervento. 

Nei luoghi di lavoro di piccole dimensioni, tali esercitazioni devono prevedere almeno: 

– la percorrenza delle vie d’esodo; 

– l’identificazione delle porte resistenti al fuoco, ove esistenti; 

– l’identificazione della posizione dei dispositivi di allarme; 

– l’identificazione dell’ubicazione delle attrezzature di estinzione. 

2. L’allarme dato in occasione delle esercitazioni non deve essere realmente indirizzato ai vigili del fuoco. 

3. I lavoratori devono partecipare all’esercitazione e, qualora ritenuto opportuno, devono essere coinvolte anche le ulteriori persone presenti normalmente durante l’esercizio dell’attività (ad esempio utenti, pubblico, personale delle ditte di manutenzione, appaltatori). 

4. Lo svolgimento delle esercitazioni deve tener conto di eventuali situazioni di notevole affollamento e della presenza di persone con specifiche esigenze. 

5. I lavoratori la cui attività è essenziale al mantenimento delle condizioni della sicurezza del luogo di lavoro possono essere esclusi, a rotazione, dalle esercitazioni. 

6. Il datore di lavoro dovrà effettuare un’ulteriore esercitazione in caso di: 

– adozione di provvedimenti per la risoluzione di gravi carenze emerse nel corso di precedenti esercitazioni; – incremento significativo del numero dei lavoratori o dell’affollamento (numero di presenze contemporanee); – modifiche sostanziali al sistema di esodo. 

7. Il datore di lavoro deve documentare l’evidenza delle esercitazioni svolte. 

8. Se nello stesso edificio coesistono più datori di lavoro, è necessaria la collaborazione e il coordinamento tra i soggetti occupanti l’edificio per la realizzazione delle esercitazioni antincendio.

TUTTE LE AZIENDE CON OBBLIGO DI REDAZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA, SCATTA L’OBBLIGO DI EFFETTUARE LA PROVA DI EVACUAZIONE CON CADENZA ANNUALE. 

Sottolineiamo il termine “almeno”, in quanto esistono alcune eccezioni in cui sarebbe utile effettuare più di una prova. Tra queste eventualità vi sono ad esempio:

  • Dopo aver corretto alcune criticità riscontrate nella prova di evacuazione obbligatoria
  • Qualora in azienda siano stati effettuati lavori che modifichino le vie di esodo in caso di emergenza
  • Dietro specifiche richieste dell’Organismo di Vigilanza.

La prova deve essere condotta dal datore di lavoro in qualità di R.S.P.P.  coadiuvato dai membri della Squadra di Emergenza aziendale. In caso di mancata effettuazione della Prova di Evacuazione obbligatoria comporta sanzioni per il Datore di Lavoro inadempiente. Nello specifico, si rischiano l’arresto da 2 a 4 mesi oppure ammende variabili tra i 1.200 ed i 5.200 euro ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

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